da: Ambientevalsusa No Tav (facebook)
Questa nota intende porre l'attenzione sulle responsabilità
politiche e tecniche di chi ha sottoscritto la delibera regionale sul
tunnel della Maddalena di Chiomonte. La realizzazione di un presidio NO
TAV ecologicamente compatibile in quei luoghi è una risposta carica di
umanità e di rispetto del mondo che viviamo. Un atto di civiltà e di
responsabilità che si contrappone all'arroganza d'una delibera che non
fornisce alcuna garanzia. Grazie a tutti i volontari che lavorano alla
Maddalena!
Analisi della contraddittorietà della decisione assunta con la DGR 7/10/2010 n. 54-768
della Regione Piemonte
Si
segnala che le conclusioni della Deliberazione della Giunta Regionale 7
ottobre 2010, n. 54-768 “Espressione delle valutazioni di competenza
regionale ai sensi degli articoli 167 c. 5, 168, 182, 183, 184 e 185 del
D.lgs. 163/2006 e s.m.i. del progetto definitivo (variante tecnica)
"Cunicolo esplorativo de La Maddalena" e relativo Studio di Impatto
Ambientale presentato da LTF s.a.s.” sono in palese contraddizione con
quanto documentato e affermato nelle premesse della stessa Delibera.
Infatti, si esprimono dubbi sulla validità di una positiva intesa resa sul progetto definitivo in questione, seppur condizionata dall’attuazione degli approfondimenti preliminari e dalle prescrizioni dettagliate,
contenuta nelle conclusioni della Delibera, quando nelle premesse dello
stesso atto si documenta, paradossalmente, che non è superabile con
semplici prescrizioni (!) il contrasto con la normativa sui lavori
pubblici (Dlgs n. 163/2006) e sulla procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale (Dlgs n. 152/2006),.
Infatti, a pag. 12 della DGR in esame si legge:
“ai
sensi degli articoli 182, 183, 184 e 185 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.,
nonché della parte I del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per
quanto attiene la compatibilità ambientale della realizzazione proposta, si ritiene che il progetto presenti carenze documentali
tali da richiedere una particolare attenzione nella elaborazione del
progetto esecutivo al fine di garantire il superamento delle criticità
ancora non risolte e non superabili con semplici prescrizioni.”
Ma
altri gravi elementi di contrasto con la normativa vigente sono
dichiarati esplicitamente nelle premesse della Delibera e sono tali da
suscitare fondati dubbi sul fatto che gli elaborati prodotti da LTF S.p.A.
siano rispondenti a quanto stabilito dal nostro ordinamento con riguardo
al progetto definitivo (ai sensi del Dlgs n. 163/2006 e del DPR n.
554/1999, regolamento attuato del Codice Appalti) e quindi tali
da consentire il passaggio all’ulteriore fase esecutiva, considerata
anche la dichiarata non rispondenza di alcuni degli elementi essenziali
del progetto elaborato ad LTF alla normativa di settore vigente, alla
normativa comunitaria, allo stesso Codice dell’ambiente (Dlgs n.
152/2006), nonché alla normativa regionale vigente:
- a
pag. 12 della Delibera della Giunta regionale si rileva che gli
elaborati progettuali relativi al cunicolo esplorativo non rispettano
gli standard ministeriali vigenti relativi alle costruzioni:
“tutti
gli elaborati progettuali riguardanti la realizzazione del cunicolo
esplorativo, della zona di imbocco mediante paratie e del deposito
definitivo del marino di galleria, debbano essere adeguati alla norma
più recente (D.M. 14.01.2008 “Norme tecniche per le costruzioni” -
NTC2008) e dalle relative istruzioni applicative (Circolare Ministeriale
n. 617 del 02/02/2009 - calcolo agli Stati Limite), entrate in vigore
il 01.07.2009 che, allo stato attuale rappresenta, da un punto di vista
previsionale, la migliore tecnica disponibile".
-
a pag. 17 si ammette che il sito di deposito i 250 mila metri cubi non
risponde agli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente:
"In
assenza di una valutazione a norma di legge non è possibile condividere
l’ipotesi rogettuale di sistemare in sicurezza l’intero volume di
inerti pari a 250.000 m3”
- a pag. 16 , a proposito della gestione terre da scavo, sulla base di quanto richiesto dal Dlgs n. 152/2006, si rileva che.
"Per
il sito di destinazione delle terre e rocce da scavo, trattandosi di
terreni a destinazione agricola, dovrà essere fatto riferimento alla
Colonna A della Tabella 1 dell’Allegato V al Titolo V della Parte IV del
d.lgs. 152/06, ossia i limiti per siti ad uso verde pubblico, privato e
residenziale integrati per i metalli assimilabili con quelli di cui
alla Tabella LAB della legge regionale 7 aprile 2000 n. 42 per le aree
agricole o assimilabili (campi, pascoli, boschi)"
-
a pag. 16, sempre con riferimento alla gestione delle terre e rocce da
scavo si rileva che manca il Progetto di gestione richiesto dalla
Regione Piemonte:
“A garanzia di una corretta gestione
delle terre e rocce da scavo si richiede un “Progetto di gestione delle
terre e rocce da scavo” che dovrà
fare riferimento a quanto previsto dalle Linee Guida sulla
Gestione delle Terre e Rocce da Scavo adottata dalla Regione Piemonte
con D.G.R. 24-13302 del 15 febbraio 2010, pubblicate sul BUR della
Regione Piemonte in data 04.03.2010 ed applicabili dal 03.05.2010 (…)”
- a pag. 18 si ammette che non è garantita la sicurezza idraulica del cantiere, in violazione della normativa vigente:
"La
sicurezza idraulica del sito di cantiere rispetto ai corsi d’acqua
superficiali deve essere affrontata con adeguato studio idraulico.”
-
a pag, 17 e a pag. 18 si ammette che non è stata rispettato quanto
stabilito dal Dlgs. n. 152/2006 riguardo al deposito temporaneo,
recupero, trattamento e/o smaltimento dei rifiuti:
“31. Deve essere predisposta la caratterizzazione quali-quantitativa dei rifiuti prodotti in ambito cantieristico;
32.
Deve essere individuata, nel sito di cantiere, l’area destinata a
deposito temporaneo dei rifiuti, nonché l’indicazione delle modalità di
allestimento e gestione della medesima, nel rispetto dei criteri e degli
adempimenti dettati dal D.Lgs 152/06 e s.m.i;
33.
Devono essere identificati idonei impianti terzi, a cui conferire i
rifiuti prodotti, al fine di sottoporli alle previste operazioni di
recupero, trattamento e/o smaltimento.” (pag. 17)
38.
Devono essere presentate informazioni di dettaglio circa i depositi
temporanei, in termini di dimensioni geometriche, caratteristiche
tecnico-costruttive, analisi di stabilità e protocollo di gestione.” (pag. 18)
-
a pag. 20 si ammette che non è stata prodotta una cartografia di
dettaglio del fondovalle Clarea e delle pendici dei rilievi circostanti,
come invece viene richiesto dagli Allegati tecnici del DLgs n. 163/2006
e dal DPR 554/1999:
“Effettuare
preliminarmente all’inizio dei lavori una cartografia di dettaglio del
fondovalle Clarea e delle prime pendici dei rilievi circostanti”