giovedì 11 novembre 2010

Quella delibera non contiene dati dati scientifici certi, è da paura!!!


da: Ambientevalsusa No Tav (facebook)

Questa nota intende porre l'attenzione sulle responsabilità politiche e tecniche di chi ha sottoscritto la delibera regionale sul tunnel della Maddalena di Chiomonte. La realizzazione di un presidio NO TAV ecologicamente compatibile in quei luoghi è una risposta carica di umanità e di rispetto del mondo che viviamo. Un atto di civiltà e di responsabilità che si contrappone all'arroganza d'una delibera che non fornisce alcuna garanzia. Grazie a tutti i volontari che lavorano alla Maddalena!

Analisi della contraddittorietà della decisione assunta con la DGR 7/10/2010 n. 54-768
della Regione Piemonte
  
Si segnala che le conclusioni della Deliberazione della Giunta Regionale 7 ottobre 2010, n. 54-768 “Espressione delle valutazioni di competenza regionale ai sensi degli articoli 167 c. 5, 168, 182, 183, 184 e 185 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. del progetto definitivo (variante tecnica) "Cunicolo esplorativo de La Maddalena" e relativo Studio di Impatto Ambientale presentato da LTF s.a.s.” sono in palese contraddizione con quanto documentato e affermato nelle premesse della stessa Delibera.

Infatti, si esprimono dubbi sulla validità di una positiva intesa resa sul progetto definitivo in questione, seppur condizionata dall’attuazione degli approfondimenti preliminari e dalle prescrizioni dettagliate, contenuta nelle conclusioni della Delibera, quando nelle premesse dello stesso atto si documenta, paradossalmente, che non è superabile con semplici prescrizioni (!) il contrasto con la normativa sui lavori pubblici (Dlgs n. 163/2006) e sulla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (Dlgs n. 152/2006),.

Infatti, a pag. 12 della DGR in esame si legge:
“ai sensi degli articoli 182, 183, 184 e 185 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché della parte I del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per quanto attiene la compatibilità ambientale della realizzazione proposta, si ritiene che il progetto presenti carenze documentali tali da richiedere una particolare attenzione nella elaborazione del progetto esecutivo al fine di garantire il superamento delle criticità ancora non risolte e non superabili con semplici prescrizioni.”

Ma altri gravi elementi di contrasto con la normativa vigente sono dichiarati esplicitamente nelle premesse della Delibera e sono tali da suscitare fondati dubbi sul fatto che gli elaborati prodotti da LTF S.p.A. siano rispondenti a quanto stabilito dal nostro ordinamento con riguardo al progetto definitivo (ai sensi del Dlgs n. 163/2006 e del DPR n. 554/1999, regolamento attuato del Codice Appalti) e quindi tali da consentire il passaggio all’ulteriore fase esecutiva, considerata anche la dichiarata non rispondenza di alcuni degli elementi essenziali del progetto elaborato ad LTF alla normativa di settore vigente, alla normativa comunitaria, allo stesso Codice dell’ambiente (Dlgs n. 152/2006), nonché alla normativa regionale vigente:

- a pag. 12 della Delibera della Giunta regionale si rileva che gli elaborati progettuali relativi al cunicolo esplorativo non rispettano gli standard ministeriali vigenti relativi alle costruzioni:
“tutti gli elaborati progettuali riguardanti la realizzazione del cunicolo esplorativo, della zona di imbocco mediante paratie e del deposito definitivo del marino di galleria, debbano essere adeguati alla norma più recente (D.M. 14.01.2008 “Norme tecniche per le costruzioni” - NTC2008) e dalle relative istruzioni applicative (Circolare Ministeriale n. 617 del 02/02/2009 - calcolo agli Stati Limite), entrate in vigore il 01.07.2009 che, allo stato attuale rappresenta, da un punto di vista previsionale, la migliore tecnica disponibile".

- a pag. 17 si ammette che il sito di deposito i 250 mila metri cubi non risponde agli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente:
"In assenza di una valutazione a norma di legge non è possibile condividere l’ipotesi  rogettuale di sistemare in sicurezza l’intero volume di inerti pari a 250.000 m3”

- a pag. 16 , a proposito della gestione terre da scavo,  sulla base di quanto richiesto dal Dlgs n. 152/2006, si rileva che.
 "Per il sito di destinazione delle terre e rocce da scavo, trattandosi di terreni a destinazione agricola, dovrà essere fatto riferimento alla Colonna A della Tabella 1 dell’Allegato V al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/06, ossia i limiti per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale integrati per i metalli assimilabili con quelli di cui alla Tabella LAB della legge regionale 7 aprile 2000 n. 42 per le aree agricole o assimilabili (campi, pascoli, boschi)"

- a pag. 16,  sempre con riferimento alla gestione delle terre e rocce da scavo si rileva che manca il Progetto di gestione richiesto dalla Regione Piemonte:
“A garanzia di una corretta gestione delle terre e rocce da scavo si richiede un “Progetto di gestione delle terre e rocce da scavo” che dovrà fare riferimento a quanto previsto dalle Linee Guida sulla Gestione delle Terre e Rocce da Scavo adottata dalla Regione Piemonte con D.G.R. 24-13302 del 15 febbraio 2010, pubblicate sul BUR della Regione Piemonte in data 04.03.2010 ed applicabili dal 03.05.2010 (…)”

- a pag. 18 si ammette che non è garantita la sicurezza idraulica del cantiere, in violazione della normativa vigente:
"La sicurezza idraulica del sito di cantiere rispetto ai corsi d’acqua superficiali deve essere affrontata con adeguato studio idraulico.”

- a pag, 17 e a pag. 18 si ammette che non è stata rispettato quanto stabilito dal Dlgs. n. 152/2006 riguardo al deposito temporaneo, recupero, trattamento e/o smaltimento dei rifiuti:
 “31. Deve essere predisposta la caratterizzazione quali-quantitativa dei rifiuti prodotti in ambito cantieristico;
32. Deve essere individuata, nel sito di cantiere, l’area destinata a deposito temporaneo dei rifiuti, nonché l’indicazione delle modalità di allestimento e gestione della medesima, nel rispetto dei criteri e degli adempimenti dettati dal D.Lgs 152/06 e s.m.i;
33. Devono essere identificati idonei  impianti terzi, a cui conferire i rifiuti prodotti, al fine di sottoporli alle previste operazioni di recupero, trattamento e/o smaltimento.”  (pag. 17)

38. Devono essere presentate informazioni di dettaglio circa i depositi temporanei, in termini di dimensioni geometriche, caratteristiche tecnico-costruttive, analisi di stabilità e protocollo di gestione.”  (pag. 18) 

- a pag. 20 si ammette che non è stata prodotta una cartografia di dettaglio del fondovalle Clarea e delle pendici dei rilievi circostanti, come invece viene richiesto dagli Allegati tecnici del DLgs n. 163/2006 e dal DPR 554/1999:

“Effettuare preliminarmente all’inizio dei lavori una cartografia di dettaglio del fondovalle Clarea e delle prime pendici dei rilievi circostanti”

 
Presidio Clarea di Chiomonte: GRAZIE RAGAZZI!!!