giovedì 4 agosto 2011

Disapplicazione dei fogli di via obbligatori



tratto da: http://www.webalice.it/cstfnc73/disapplicazionefoglivia.htm

In Italia con la Legge 1423/1956 sono presenti delle misure che non reprimono azioni illecite, ma tendono a prevenire il compimento di queste. Tale applicazione nel rispetto dell’articolo 16 della Costituzione Italiana viene applicata in via generale a persone che secondo alcuni elementi di fatto (sospetti) sono dediti alla commissione di fatti d’illegalità pericolosi per la pubblica sicurezza.
Tra questi provvedimenti si trova il Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune dal quale i soggetti in esame sono allontanati e le misure speciali di soggiorno o divieto di dimora.
Si elenca di seguito articoli principali della legge summenzionata:

Art. 1
I provvedimenti previsti dalla presente leggi si applicano:
1)  coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;
2)  coloro che per condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
3)  coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale di minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
Art. 2
Qualora le persone indicate nell'articolo precedente siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il Questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel Comune dal quale sono allontanate.
Il contravventore è punito con l'arresto da uno a sei mesi.
Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio.
Art. 3
Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.
Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o più Comuni diversi da quelli di residenza odi dimora abituale, o in una o più Province.
Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale comune.
Art. 4
L'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 3 è consentita dopo che il questore nella cui provincia la persona dimora ha provveduto ad avvisare oralmente la stessa che esistono sospetti a suo carico, indicando i motivi che li giustificano. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.
Trascorsi almeno sessanta giorni e non più di tre anni, il questore può avanzare proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione al presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, se la persona, nonostante l'avviso, non ha cambiato condotta ed è pericolosa per la sicurezza pubblica.
La  persona  alla  quale è stato fatto l'avviso può in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accolta. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto.
Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. Il divieto del questore è opponibile davanti al giudice monocratico.
Chiunque violi il divieto di cui al quarto comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 1549,37 a euro 5164,57. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto.
Il tribunale provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta, con l'intervento del pubblico ministero e dell'interessato, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 636 e 637 del Codice di procedura penale.
L'interessato può presentare memorie e farsi assistere da un avvocato o procuratore.
Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera all'invito, può ordinarne l'accompagnamento a mezzo della forza pubblica.
Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.
Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato, i quali hanno facoltà di proporre ricorso alla Corte d'appello, anche per il merito.
Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. La  Corte d'appello  provvede,  in  camera  di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso.
Avverso il decreto della Corte d'appello è ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico Ministero e dell'interessato, entro dieci giorni. La Corte di Cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Salvo quanto è stabilito nella presente legge, per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano, in quanto applicabili, le norme del Codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza.

La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 25 maggio 1970, n. 76, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui non prevede l'assistenza obbligatoria del difensore.
La Corte Costituzionale con sentenza 8 - 12 marzo 2010, n. 93 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge  27 dicembre 1956, n. 1423 e dell'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica.

Si può notare che nei suddetti articoli principali della Legge 1423/1956, che ha come titolo “Misure di prevenzione”, si può impedire la libera circolazione dei cittadini pericolosi per la pubblica sicurezza se questi: hanno dei precedenti penali, tengono dei comportamenti non solo personali e non hanno un reddito. In più, tale prassi può essere svolta con motivazioni che hanno una fattispecie generica, senza un principio di proporzionalità e senza la sussistenza di una specifica e reale minaccia contro la società. Ciò è ben evidente all’articolo 2 della succitata norma, il quale prevede il Foglio di Via Obbligatorio.
Tutto questo può risultare in contrasto con l’articolo 27 della Direttiva dell’Unione Europea n. 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari.
Di seguito si elenca la suddetta branchia legislativa internazionale:

Articolo 27
Principi generali
1.  Fatte salve le disposizioni del presente capo, gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Tali motivi non possono essere invocati per fini economici.
2.  I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati. La sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti.
Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione.

Difatti, si deve prendere in considerazione che il libero movimento di tutte le persone all’interno degli Stati membri dell’Unione Europea deve intendersi per chiunque: cittadini comunitari, italiani ed extracomunitari regolari ed ovviamente non si può escludere da questi dettami la parzialità del territorio della medesima nazione, altrimenti su quest’ultimo punto verrebbe a decadere il principio di “libera circolazione”.
Con tutto ciò, le Autorità italiane potrebbero benissimo non prendere in considerazione le disposizioni delle misure di prevenzione previste dalle norme nazionali summenzionate che potrebbero essere accantonate dalle dette regole della Direttiva Europea n. 2004/38/CE ai sensi dei punti 24 e 25 della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del Lussemburgo 19 gennaio 1982 C-8/81, ripresa dal punto 11 della pronuncia dello stesso organo giudicante del 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90.
Si elencano di seguito i testi dei citati parametri alla prima Sentenza:

24 Consequently, a member state which has not adopted the implementing measures required by the directive within the prescribed period may not plead, as against individuals, its own failure to perform the obligations which the directive entails.
25 Thus, wherever the provisions of a directive appear, as far as their subject-matter is concerned, to be unconditional and sufficiently precise, those provisions may, in the absence of implementing measures adopted within the prescribed period, be relied upon as against any national provision which is incompatible with the directive or in so far as the provisions define rights which individuals are able to assert against the State .
Traduzione in italiano:
24 Pertanto, lo Stato membro che non ha adottato il termine per l'attuazione delle misure previste dalla direttiva non può pretendere nei confronti delle persone l’impossibilità nel conformarsi alla presente direttiva.
25 Quindi, in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiano con termini di contenuto incondizionato e sufficientemente preciso, possono essere invocate, in mancanza di misure di attuazione adottate nel tempo, contro qualsiasi norma nazionale in contrasto con la direttiva o in quanto atte a definire diritti che i singoli cittadini possono far valere nei confronti dello Stato stesso.

Di conseguenza, si potrebbe benissimo utilizzare questa tesi difensiva, qualora si dovesse impugnare un provvedimento relativo alle misure di prevenzione, in particolare quello del Foglio di Via Obbligatorio (articolo 2 legge 1423/1956).
Si potrebbe anche denunciare il fatto in questione alla Corte di Giustizia Europea del Lussemburgo, affinché questa prenda dei provvedimenti in merito.