tratto da: http://www.webalice.it/cstfnc73/disapplicazionefoglivia.htm
In Italia con la Legge 1423/1956
sono presenti delle misure che non reprimono azioni illecite, ma tendono a
prevenire il compimento di queste. Tale applicazione nel rispetto dell’articolo 16 della Costituzione Italiana
viene applicata in via generale a persone che secondo alcuni elementi di fatto
(sospetti) sono dediti alla commissione di fatti d’illegalità pericolosi per la
pubblica sicurezza.
Tra questi provvedimenti si trova il Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune dal
quale i soggetti in esame sono allontanati e le misure speciali di soggiorno o
divieto di dimora.
Si elenca di seguito articoli principali della legge summenzionata:
Art. 1
I provvedimenti previsti dalla presente leggi si applicano:
1) coloro
che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente
dediti a traffici delittuosi;
2) coloro
che per condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi
di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività
delittuose;
3) coloro che per il loro
comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti
alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità
fisica o morale di minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità
pubblica.
Art. 2
Qualora le
persone indicate nell'articolo precedente siano pericolose per la sicurezza
pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il Questore può
rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza
preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel
Comune dal quale sono allontanate.
Il
contravventore è punito con l'arresto da uno a sei mesi.
Nella
sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore
sia tradotto al luogo del rimpatrio.
Art. 3
Alle
persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante
l'avviso orale di cui all'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza
pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la
misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.
Alla
sorveglianza speciale può essere aggiunto ove le circostanze del caso lo
richiedano il divieto di soggiorno in uno o più Comuni diversi da quelli di
residenza odi dimora abituale, o in una o più Province.
Nei casi in
cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della
sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di
residenza o di dimora abituale comune.
Art. 4
L'applicazione
dei provvedimenti di cui all'articolo 3 è consentita dopo che il questore nella
cui provincia la persona dimora ha provveduto ad avvisare oralmente la stessa
che esistono sospetti a suo carico, indicando i motivi che li giustificano. Il
questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige
il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.
Trascorsi
almeno sessanta giorni e non più di tre anni, il questore può avanzare proposta
motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione al presidente del
tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, se la persona, nonostante
l'avviso, non ha cambiato condotta ed è pericolosa per la sicurezza pubblica.
La persona
alla quale è stato fatto l'avviso
può in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei
sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia
provveduto, la richiesta si intende accolta. Entro sessanta giorni dalla
comunicazione del provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al
prefetto.
Con
l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo
1, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per
delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte,
qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni,
indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di
trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità
offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di
polizia armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi
tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre
armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele
irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di
qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a
provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri
strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. Il divieto
del questore è opponibile davanti al giudice monocratico.
Chiunque
violi il divieto di cui al quarto comma è punito con la reclusione da uno a tre
anni e con la multa da euro 1549,37 a euro 5164,57. Gli strumenti, gli
apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed
assegnati alle Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati
nei compiti di istituto.
Il
tribunale provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta
giorni dalla proposta, con l'intervento del pubblico ministero e
dell'interessato, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli
articoli 636 e 637 del Codice di procedura penale.
L'interessato
può presentare memorie e farsi assistere da un avvocato o procuratore.
Ove
l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato,
il presidente del tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera
all'invito, può ordinarne l'accompagnamento a mezzo della forza pubblica.
Il
provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione
che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.
Il
provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore
generale presso la Corte di appello ed all'interessato, i quali hanno facoltà
di proporre ricorso alla Corte d'appello, anche per il merito.
Il
ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci giorni
dalla comunicazione del provvedimento. La
Corte d'appello provvede, in
camera di consiglio, con decreto
motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso.
Avverso
il decreto della Corte d'appello è ammesso ricorso in Cassazione per violazione
di legge, da parte del pubblico Ministero e dell'interessato, entro dieci
giorni. La Corte di Cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta
giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Salvo
quanto è stabilito nella presente legge, per la proposizione e la decisione dei
ricorsi, si osservano, in quanto applicabili, le norme del Codice di procedura
penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi
all'applicazione delle misure di sicurezza.
La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 25 maggio
1970, n. 76, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo
comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui non prevede
l'assistenza obbligatoria del difensore.
La Corte Costituzionale con sentenza 8 - 12 marzo
2010, n. 93 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e
dell'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la
mafia), nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il
procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti
al tribunale e alla corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica.
Si può notare che nei suddetti
articoli principali della Legge
1423/1956, che ha come titolo “Misure
di prevenzione”, si può impedire la libera circolazione dei cittadini
pericolosi per la pubblica sicurezza se questi: hanno dei precedenti penali,
tengono dei comportamenti non solo personali e non hanno un reddito. In più,
tale prassi può essere svolta con motivazioni che hanno una fattispecie
generica, senza un principio di proporzionalità e senza la sussistenza di una
specifica e reale minaccia contro la società. Ciò è ben evidente all’articolo 2 della succitata norma, il
quale prevede il Foglio di Via
Obbligatorio.
Tutto questo può risultare in
contrasto con l’articolo 27 della
Direttiva dell’Unione Europea n. 2004/38/CE sulla libera circolazione dei
cittadini comunitari.
Di seguito si elenca la suddetta
branchia legislativa internazionale:
Articolo 27
Principi generali
1. Fatte salve le disposizioni del presente capo,
gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione di un cittadino
dell'Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, per
motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Tali
motivi non possono essere invocati per fini economici.
2. I provvedimenti adottati per motivi di ordine
pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità e
sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della
persona nei riguardi della quale essi sono applicati. La sola esistenza di
condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali
provvedimenti.
Il comportamento personale deve
rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da
pregiudicare un interesse fondamentale della società. Giustificazioni estranee
al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono
prese in considerazione.
Difatti, si deve prendere
in considerazione che il libero movimento di tutte le persone all’interno degli
Stati membri dell’Unione Europea deve intendersi per chiunque: cittadini
comunitari, italiani ed extracomunitari regolari ed ovviamente non si può
escludere da questi dettami la parzialità del territorio della medesima
nazione, altrimenti su quest’ultimo punto verrebbe a decadere il principio di
“libera circolazione”.
Con tutto ciò, le Autorità italiane potrebbero benissimo non prendere in
considerazione le disposizioni delle misure di prevenzione previste dalle norme
nazionali summenzionate che potrebbero essere accantonate dalle dette regole
della Direttiva Europea n. 2004/38/CE
ai sensi dei punti
24 e 25 della Sentenza della Corte di
Giustizia Europea del Lussemburgo 19 gennaio 1982 C-8/81, ripresa dal punto 11 della pronuncia dello stesso
organo giudicante del 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90.
Si
elencano di seguito i testi dei citati parametri alla prima Sentenza:
24 Consequently, a member state which has not
adopted the implementing measures required by the directive within the
prescribed period may not plead, as against individuals, its own failure to
perform the obligations which the directive entails.
25 Thus, wherever the provisions of a directive appear, as far as their
subject-matter is concerned, to be unconditional and sufficiently precise,
those provisions may, in the absence of implementing measures adopted within
the prescribed period, be relied upon as against any national provision which
is incompatible with the directive or in so far as the provisions define rights
which individuals are able to assert against the State .
Traduzione
in italiano:
24 Pertanto, lo
Stato membro che non ha adottato il termine per l'attuazione delle misure
previste dalla direttiva non può pretendere nei confronti delle persone
l’impossibilità nel conformarsi alla presente direttiva.
25 Quindi, in
tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiano con termini di
contenuto incondizionato e sufficientemente preciso, possono essere invocate,
in mancanza di misure di attuazione adottate nel tempo, contro qualsiasi norma
nazionale in contrasto con la direttiva o in quanto atte a definire diritti che
i singoli cittadini possono far valere nei confronti dello Stato stesso.
Di conseguenza, si potrebbe benissimo utilizzare questa tesi difensiva,
qualora si dovesse impugnare un provvedimento relativo alle misure di
prevenzione, in particolare quello del Foglio
di Via Obbligatorio (articolo 2
legge 1423/1956).
Si potrebbe anche denunciare il fatto in
questione alla Corte di Giustizia
Europea del Lussemburgo, affinché questa prenda dei provvedimenti in
merito.